Per
organizzazione di volontariato si intende:
un gruppo di volontari, operante in Italia, dotato di una struttura
organizzativa, di una propria autonomia e identità e strutturato per operare
con continuità a favore di terzi.
In altri termini, l’unità di analisi considerata, corrisponde a quel soggetto collettivo dotato dei seguenti criteri organizzativi e distintivi:
a)
un livello minimo di strutturazione interna, con una
composizione di almeno 5 persone, una definizione degli obiettivi e dei valori
condivisi tramite un documento scritto o la chiara identificazione del gruppo;
la presenza di un responsabile riconosciuto come tale e l’esistenza di un
riferimento logistico (un indirizzo) del gruppo o di un suo referente;
b) persegue gli obiettivi della propria azione in modo continuativo
(con almeno un anno di operatività effettiva) non sporadico
e non strumentale ad altre finalità (educative, di acquisizione di
competenze e professionalità);
c) esplica la propria azione con autonomia decisionale, anche se in
accordo con la programmazione di altro soggetto pubblico o privato;
d) realizza i propri obiettivi attraverso personale totalmente o
prevalentemente composto da soggetti volontari (almeno per quanto
concerne il gruppo operativo) che si impegnano spontaneamente e gratuitamente;
e) è soggetta all'obbligo della non distribuzione di eventuali profitti
ai propri soci o ai membri degli organi direttivi;
f) orienta la propria azione in Italia per la promozione e
l’incremento della solidarietà nazionale e internazionale. Le organizzazioni
non governative (ONG) e i gruppi missionari rientrano nella definizione solo se
la loro attività non è esclusivamente finalizzata ad interventi nei Paesi in
via di Sviluppo ma costantemente rivolta anche in Italia a sostegno di
extracomunitari o di altri destinatari o alla realizzazione di attività di
educazione alla mondialità (interventi nelle scuole, momenti ricorrenti di
sensibilizzazione e divulgazione sui temi del rapporto Nord-Sud del mondo) non
finalizzate all’esclusiva raccolta di fondi.
g) opera solidaristicamente o direttamente a favore di terzi in
stato di svantaggio, di bisogno o di non riconoscimento dei diritti, oppure per
la qualità della vita della popolazione generale o di una specifica porzione di
essa a rischio di disagio o appartenente ad area caratterizzata da degrado con
una finalità di utilità sociale. E quindi per il miglioramento del benessere
collettivo come nel caso della tutela di beni culturali o del patrimonio
naturale e ambientale (difesa o recupero di tali beni a vantaggio di collettività
che ne rischiano o subiscono la perdita). Al contrario, non opera ad
esclusivo vantaggio dei soci o membri del gruppo.
Alcune organizzazioni che perseguono scopi prioritariamente associativi
rientrano nella definizione di organizzazione di volontariato quando attuano in
modo programmato, strutturato e continuo interventi di solidarietà a favore di
terzi. È il caso di realtà come l’AGESCI, delle unità operative delle ACLI
e dell’ARCI, ma anche di associazioni di autotutela aperte all’esterno e
rappresentative della generalità dei soggetti presso gli Enti locali e i
servizi pubblici (es. Associazioni di familiari dei malati di mente).
h) costituisce un’unità operativa, un gruppo di base, anche
se può svolgere, seppure non esclusivamente, funzioni di coordinamento (secondo
livello).
Non costituiscono invece criteri di inclusione-esclusione:
a) la forma costitutiva (possono essere allo stato nascente, semplici di fatto, istituite con atto notarile, o con personalità giuridica);
b) l’iscrizione o meno al Registro regionale del volontariato.
In sostanza la definizione di organizzazione di volontariato adottata dai ricercatori coincide nella sostanza con quella introdotta con la legge 266/1991 che, come è noto, privilegia un orientamento solidaristico per la destinazione dei risultati (eterodestinazione). Naturalmente siccome la definizione operativa della legge nazionale è stata diversamente interpretata dalle leggi di attuazione regionali può non esserci coerenza tra la definizione qui assunta e quelle fatte proprie dalle diverse Regioni.